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Così il contratto è a norma

Il franchising è un ottimo mezzo per avviare un’attività imprenditoriale perché consente di iniziare un percorso associandosi ad un brand noto sul mercato, che possiede anche già uno storico in termini di costi e ricavi. Chi sceglie la formula franchising quindi riesce a ridurre significativamente anche il rischio imprenditoriale legato agli investimenti da effettuare e all’andamento del mercato.

Ovviamente è preferibile che il contratto venga studiato da un legale specializzato, che potrà valutare le eventuali modifiche o integrazioni da apportare. Non bisogna sottovalutare questo fondamentale passaggio perché a volte, presi dall’entusiasmo per l’inizio di una nuova attività, o nell’ottica di un risparmio di costi, non ci si rivolge ad un legale – esperto in materia che ha quindi esperienza sul campo – e si preferisce fare da sé o chiedere la cortesia ad un legale amico, che magari è sicuramente preparato ma si occupa di tutt’altro.

Nel franchising è essenziale regolare i rapporti contrattuali tra il franchisor e il franchisee in modo uniforme ed omogeneo, dato che uniforme ed omogenea deve essere la rete in franchising. Per fare ciò, è necessario che il franchisor predisponga ed utilizzi un contratto standard di franchising, cioè delle condizioni generali di contratto di franchising, da applicare a tutti i franchisee aderenti alla propria rete, sia pure con qualche (limitata) differenza derivante dalle condizioni particolari dei singoli franchisee. Ciò permette al franchisor di regolamentare i rapporti con i franchisee in modo in modo ottimale ed uniforme, e di evitare di dover ogni volta predisporre e negoziare un apposito contratto per ogni singolo nuovo affiliato. 

Particolarmente importanti – e quindi, tali da meritare molta attenzione in fase di redazione – sono alcune clausole del contratto di franchising  quali ad esempio: la durata del contratto e le possibilità di recesso;  il corrispettivo (entry fee, royalties, prezzo di acquisto); i servizi di assistenza, formazione etc. e gli altri obblighi a carico del franchisor;  l’obbligo di non concorrenza e gli altri obblighi a carico del franchisee;  la riservatezza e la tutela del know-how;  lo scioglimento del contratto e le conseguenze dello scioglimento. Al di là di tali specifici aspetti, il contratto standard di franchising dovrebbe essere redatto e strutturato secondo alcuni principi generali, che sono in buona misura comuni a quelli su cui si fondano le condizioni generali di contratto adottate dalle imprese per regolare i loro rapporti commerciali.

Più in dettaglio

Il contratto di franchising è un contratto atipico, cioè non direttamente disciplinato dal Codice Civile e rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. 

Il legislatore ha provveduto a disciplinarlo in una legge apposita, la legge n. 129 del 2004, entrata in vigore il 25.05.2004. 

Le disposizioni più significative dettate dalla legge 129/2004 si possono sintetizzare così:

  • forma scritta del contratto di franchising a pena di nullità
  • necessità che il franchisor, prima di costituire una rete di affiliazione, abbia già sperimentato sul mercato la formula commerciale
  • durata non inferiore ai tre anni e comunque tale da garantire al franchisee l’ammortamento dell’investimento, ferma restando la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempimento di una delle parti.

I contratti di franchising dovranno quindi essere redatti per iscritto e alcuni elementi devono essere espressamente indicati nel contratto (art. 3, comma 4). Tra questi:

  • l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che il franchisee deve sostenere prima dell’inizio dell’attività
  • le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties
  • il know-how fornito dal franchisor
  • le caratteristiche dei servizi offerti dal franchisor in termini di assistenza tecnica e commerciale
  • le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.

Dovranno inoltre essere indicati eventuali minimi di incasso da realizzare da parte del franchisee, le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte del franchisee, nonchè l’ambito di un’eventuale esclusiva territoriale.

L’articolo 6 introduce gli “obblighi precontrattuali di comportamento“, i quali sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto soprattutto al soggetto considerato economicamente più debole, cioè il futuro affiliato, affinchè possa ottenere il maggior numero di informazioni possibili, tra cui:

  1. copia del bilancio degli ultimi tre esercizi;
  2. dati relativi all’attività (ragione e capitale sociale);
  3. elencazione di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema di affiliazione commerciale in oggetto, promossi nei confronti dell’affiliante (e si considerano soltanto quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autorità);
  4. notizie relative ai marchi utilizzati (estremi della registrazione, licenza concessa da terzi all’affiliante e altro);
  5. documentazione inerente i caratteri essenziali dell’attività oggetto di contratto di affiliazione commerciale;
  6. elenco aggiornato degli affiliati che agiscono nel sistema.

Inoltre l’affiliato ha la possibilità di richiedere informazioni che riguardano il numero degli affiliati, la relativa ubicazione e la variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni.

Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:

  • la non trasferibilità della sede senza il preventivo consenso dell’affiliante, salvo causa di forza maggiore;
  • la tenuta di una massima riservatezza, da parte dell’affiliato e dei propri dipendenti o collaboratori, a riguardo del contenuto dell’attività oggetto del contratto.

Gli obblighi comportamentali riguardano l’affiliante oltre che l’affiliato ed entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza e buona fede.

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